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Banca dati affitti brevi.

26 Novembre, 2021

Il Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, ha approvato il decreto n.161 del 29 settembre 2021 che stabilisce la gestione della banca dati per gli affitti brevi, ovvero tutti quelli di durata non superiore a 30 giorni, compreso quelli che prevedono la pulizia dei locali, la fornitura della biancheria, nonché servizi quali wifi, aria condizionata ecc..

Per tutelare i consumatori e la concorrenza, migliorare l’offerta turistica e ridurre quella irregolare che produce anche evasione fiscale, il decreto crescita ha previsto che i dati dei soggetti che alloggiano in tali strutture, vengano trasmessi all’Agenzia delle Entrate, che a sua volta li trasmette ai comuni per il controllo del versamento dell’imposta di soggiorno o del contributo di soggiorno.

Cos’è la banca dati del turismo

Nella banca dati sono raccolte e ordinate le seguenti informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi: 

    a) tipologia di alloggio; 

    b) ubicazione; 

    c) capacità ricettiva; 

    d) estremi dei titoli abilitativi richiesti, ai fini dello svolgimento dell’attività ricettiva, dalla normativa nazionale, regionale e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, in materia urbanistica, edilizia, ambientale, di pubblica   sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro; 

    e) soggetto che esercita l’attività ricettiva, anche in forma di locazione breve; 

    f) codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico di cui al comma 3. 

Prossimamente sarà costituita la piattaforma del turismo che raccoglierà sia le informazioni relative a tutte le strutture ricettive ma anche agli alloggi concessi in affitto breve sul territorio nazionale.

La banca dati in particolare conterrà:

  • la tipologia degli alloggi, 
  • l’ubicazione,
  • la capacità ricettiva, 
  • gli estremi dei titoli abilitativi richiesti ai fini dello svolgimento dell’attività ricettiva,
  • il soggetto che esercita l’attività, anche in forma di locazione breve,
  • il codice identificativo regionale, o laddove questo non sia stato adottato, un codice alfanumerico generato dalla banca dati stessa.
  • I dati in essa contenuti vengono forniti dalle Regioni e dalle Province autonome.

Utilizzo del codice identificativo e sanzioni

La nuova legge prevede che in caso di affitto il codice identificativo regionale, o in assenza, il codice alfanumerico debba essere esposto in ogni annuncio inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, e va indicato in modo tale da garantirne la visibilità e un facile accesso da parte dell’utenza.

Per chi non dovesse provvedere sono previste sanzioni da 500 a 5.000 euro per ogni unità non comunicata. Nel caso in cui la violazione fosse reiterata, le sanzioni raddoppiano.

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