Green Pass – Certificazione verde COVID-19.
Nasce su proposta della Commissione europea per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell’Unione europea durante la pandemia di COVID-19.
Si presenta in forma digitale e cartacea, contiene un codice a barre QR Code e un sigillo elettronico qualificato.
Viene creata dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute.
Il green pass attesta una delle seguenti condizioni:
- aver fatto la vaccinazione anti COVID-19
- essere negativi al test antigenico rapido o al test molecolare eseguiti nelle ultime 48 ore
- essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi
Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, cessa lo stato di emergenza e l’utilizzo del green pass sarà obbligatorio sul lavoro pubblico e privato.
Decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 16 settembre 2021.
Il green pass è richiesto per:
- feste per cerimonie civili e religiose
- accedere a residenze sanitarie assistenziali, strutture di ospitalità
- spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”
- accedere ai seguenti servizi e attività:
- servizi di ristorazione al chiuso
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso
- sagre e fiere, convegni e congressi
- parchi tematici e di divertimento e centri termali, esclusa l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò
- concorsi pubblici.
- servizi di ristorazione al chiuso
- per utilizzare i seguenti mezzi di trasporto:
- aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio.
- aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone
- per accedere a scuole e università:
- chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche. Non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti, a chi frequenta i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori.
L’obbligo riguarda non soltanto il personale scolastico ma chiunque debba accedere a una struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione
- il personale, gli studenti e chiunque accede alle strutture delle istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica musicale e coreutica e alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università devono possedere e sono tenuti a esibire il green pass.
- chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche. Non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti, a chi frequenta i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori.
Il green pass deve constatare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
Esenzioni
- i bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale
- ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica.
- cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar.
- alle persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino,
Per maggiori altre informazioni si può visitare il siti appositi:
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